Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 Art. 4Paesi terzi
1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita' europea e' autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita' previste dagli articoli 6, 7 e 8.