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Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 · Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 — Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE). (10G0043)

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 Art. 3Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale

In KraftAmtlicher Text

1. L'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale e' costituita da:

a) i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale;

b) i servizi di rete di cui all'articolo 7;

c) le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;

d) l'elenco ufficiale delle autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;

e) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale;

f) gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati;

g) i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorita' competente per l'attuazione del presente decreto. Per l'assolvimento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 12 e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, e' costituito ed aggiornato l'elenco ufficiale delle autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi.