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Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 · Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 — Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031)

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Art. 3Immissione sul mercato e messa in servizio

In KraftAmtlicher Text

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1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonche', qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

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2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformita' ai sensi dell'articolo 9;

e) redige la dichiarazione CE di conformita' ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;

f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12.

4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10.

5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, dispone o puo' usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.

6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura 'CE', questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o piu' di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la conformita' soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformita'.

7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, e' consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purche' un cartello visibile indichi chiaramente la non conformita' di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilita' di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.