Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Art. 12
(Marcatura «CE»)
1. La marcatura di conformita': "CE" e' costituita dalle iniziali: "CE", conformemente al modello fornito nell'allegato III.
2. La marcatura CE' viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.
3. E' vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE'.
4. Sulle macchine puo' essere apposta ogni altra marcatura, purche' questa non comprometta la visibilita', la leggibilita' ed il significato della marcatura CE'.