Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 Art. 31
CAPO VI MISURE DI ATTUAZIONE
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) ((3))
------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".