Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 Art. 29Protezione dei dati
CAPO IV PROTEZIONE DEI DATI
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1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove cio' sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
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1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.
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