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Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 · Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 — Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 Art. 19Ambito di applicazione

SEZIONE II TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA

In KraftAmtlicher Text

1. La presente sezione si applica:

a) alle operazioni di pagamento in euro;

b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.

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2. La presente sezione e' applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento.

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