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Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 · Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 — Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 21Domicilio dei soggetti passivi

TITOLO I ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

In KraftAmtlicher Text

1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .