Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 21Domicilio dei soggetti passivi
TITOLO I ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .