Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 Art. 21Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
TITOLO I CAPO III Disposizioni comuni alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano e' calcolata ai sensi dell'articolo 19.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalita' di versamento delle aliquote in conformita' alle norme del presente decreto.
3. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di piu' regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 20.