Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 Art. 21Lavoratori competenti
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO III NORME GENERALI
1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell' articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori piu' gravosi, in possesso della capacita', dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.