Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581 · Decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581 — Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo

Decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. All' art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e modo" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella via satellite" e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento".

Nota all' art. 6 : - L' art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente: "2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di: a)-b) (omissis); c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa quella via satellite, delle loro prestazioni artistiche dal vivo a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis".