Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 Art. 9Nomina a vice sovrintendente
Capo I RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Sezione I RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del ((quaranta per cento)) dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della (( sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni )) ;
b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.
2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) ((e viceversa)) .
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
4. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso ((con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.))