Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 Art. 13Trattamento economico
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 11, al personale dei ruoli della polizia penitenziaria e' attribuito il trattamento economico complessivo risultante alla tabella C allegata al presente decreto nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti. Allo stesso personale non vanno attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque determinati, previsti in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonche' quelli stabiliti dall' art. 1 del decretolegge 6 maggio 1994, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433 .
2. Fino alla determinazione del trattamento economico del personale delle forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.
3. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 2 corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
Nota all'art. 13: - Si riporta l' art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433 : "Art. 1. - 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 , al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto gia' in godimento; c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo. 2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se piu' favorevole, il trattamento economico previsto dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 . 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo. 4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente art. non trova applicazione la disposizione dell' art. 43, sedicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 . 4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17 , si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato".
Verweist auf
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 Art. 1
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 Art. 11
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 Art. 4
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 Art. 43