Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 21Riserva di posti
1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , per le assunzioni di personale appartenente a categorie protette si applicano le limitazioni previste dall'art. 59, secondo comma, e dall'art. 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonche' dall'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell' art. 42 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , dell'art. 59, comma secondo, e dell'art. 135 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, e dell' art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 : " Art. 42 D.Lgs. n. 29/1993 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di hand- icap). - 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamtento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime, realizzati dai servizi di cui all' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ". "Art. 59, comma secondo, T.U. n. 1417/1967. - Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso solo se appartenenti alla settima ed ottava categoria". "Art. 135 T.U. n. 1417/1967. - Ai fini dell'assunzione obbligatoria in servizio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidita' di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria". " Art. 9 legge n. 370/1974 (Modalita' per l'assunzione delle categorie riservatarie). - Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'eccesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , con l'osservanza delle modalita' contenute nell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417 ".
Verweist auf
- Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 1
- Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 135
- Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 17
- Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 19
- Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 42
- Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 59
- Decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85 Art. 9