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Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 · Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 — Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57 , 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 .

2. Sono abrogati l' art. 1 e l' art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 .

Note all'art. 21: - Il testo degli articoli 57 , 62 e 63 del D.P.R. n. 574/1951 gia' citato era il seguente: "Art. 57. - La determinazione della percentuale prevista dall'art. 60 dello statuto viene effettuata ogni anno entro il 30 settembre ed ha effetto per l'anno successivo. In caso di mancato accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale la percentuale viene determinata nella misura proposta dal Governo, salvo decisione definitiva da parte del Parlamento. La devoluzione della percentuale, determinata ai sensi del precedente comma, e' fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro". "Art. 62. - La facolta' di visione degli accertamenti prevista dall'art. 71 dello Statuto deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla regione e alle province". "Art. 63. - I rimborsi che si effettuano a titolo di indebito, di inesigibilita' o per altre cause afferenti ai tributi devoluti, in tutto o in parte, alla regione e alle province a norma di legge, sono a carico degli enti stessi, in proporzione alla quota ad essi assegnata". - Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 473/1975 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale) era il seguente: "Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino Alto-Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto. Restano salve le competenze della regione in materia di ordinamento dei comuni". - Il testo dell'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 473/1975 era il seguente: "Art. 6. - Al fine di coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sara' presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi".