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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 · Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 — Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Art. 16S a n z i o n i

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 4 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Si applica la pena dell'arresto se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi.

3. Alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modifiche ed integrazioni.

4. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

5. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione e' punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

6. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione, di cui agli artt. 13, 14 e 15, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.