Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Art. 10Analisi del terreno
1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi e' tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
2. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanita', sell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.