Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 97 Art. 1
1. A partire dal 1 gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.