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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 · Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 — Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 Art. 9Combustione

In KraftAmtlicher Text

1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 . Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .

2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.

3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione.