Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 Art. 6Adempimenti del Comitato interministeriale dei prezzi
1. Il Comitato interministeriale dei prezzi pubblica almeno una volta all'anno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunica alla Commissione delle Comunita' europee, un elenco delle specialita' medicinali i cui prezzi sono stati fissati nel periodo preso in considerazione, nonche' un elenco delle specialita' medicinali per cui sono stati accordati aumenti di prezzo durante il medesimo periodo, con l'indicazione del nuovo prezzo.
2. Il Comitato, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce le modalita' di presentazione della domanda di determinazione o di aumento del prezzo delle specialita' medicinali. In prima applicazione il provvedimento e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.