Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 Art. 4S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale, che commercializza il prodotto con l'indicazione di un prezzo non determinato ai sensi degli articoli 1 e 2 o con un'etichetta non conforme e quanto previsto dall'art. 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Il Ministero della sanita' puo' disporre l'immediato ritiro dal commercio del prodotto.