Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 Art. 10Norme transitorie
1. Il Comitato interministeriale dei prezzi pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prezzi deliberati anteriormente alla predetta data relativi a specialita' medicinali i cui decreti di autorizzazione all'immissione in commercio non siano stati ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; contestualmente il Comitato pubblica gli aggiornamenti dei prezzi gia' deliberati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per le domande dirette ad ottenere la determinazione o l'aggiornamento del prezzo di specialita' medicinali sulle quali il Comitato interministeriale dei prezzi non abbia deliberato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto i termini di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dalla data predetta.