Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 Art. 1Campo di applicazione
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche:
a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente;
b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato;
c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di persone:
a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo e' perturbato;
b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona sa- lute.
3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di re- gime".
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- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 Art. 2
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 Art. 3
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 Art. 4
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 Art. 5
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 Art. 6
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