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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 · Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 — Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 Art. 4Temperature

In KraftAmtlicher Text

1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18› C.

2. Sono tuttavia tollerate:

a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3› C della temperatura del prodotto;

b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3› C.