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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 · Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 — Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 Art. 2Definizione

In KraftAmtlicher Text

1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:

a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di superare con la rapidita' necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a - 18› C;

b) commercializzati come tali.