Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 Art. 39Struttura dell'ISVAP
Titolo VI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ISVAP.
1. L' art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 , e' sostituito dal seguente: " 1. Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti: n. 1 servizio assicurazione danni; n. 1 servizio assicurazione persone; n. 1 servizio patrimoniale e finanziario; n. 1 servizio giuridico, studi e affari comunitari e internazionali; n. 1 servizio amministrazione, affari generali, personale e informatica. 2. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, stabilisce le attribuzioni e la struttura dei servizi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto. 3. Nella stessa forma il consiglio di amministrazione stabilisce le modalita' di funzionamento dei servizi, il numero e la ripartizione tra i servizi delle divisioni e delle sezioni nonche' le relative qualifiche dirigenziali nell'ambito della tabella organica allegata al bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 19 della legge istitutiva".