Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22 Art. 21
1. L' art. 2457-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2457-bis (Pubblicazione nel Bollettino delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). - Gli amministratori e, se la societa' e' in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.".
Verweist auf
- Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22 Art. 2457