Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 Art. 21
Capo V DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA E AL FERMO
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:".