Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 Art. 9
I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale e' a carico dello Stato, si conferiscono in seguito a concorso per titoli. Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali e' riservata una percentuale dei posti che sara' di volta in volta determinata nei relativi bandi, in rapporto alla distribuzione delle classi miste e femminili. Il titolo di studio richiesto e' la licenza di scuola elementare. La valutazione dei titoli deve riflettere un criterio preferenziale per il servizio lodevolmente prestato in qualita' di bidello non di ruolo.