Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 Art. 7
Il numero complessivo dei posti di bidello capo e di bidello, a carico dello Stato, verra' ogni anno stabilito, in base alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'accordo con quello per il tesoro. La ripartizione dei posti di bidello e di bidello capo tra i vari istituti sara' disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il posto di bidello capo e' compreso nel contingente numerico dei bidelli che, al sensi dei precedenti commi, sara' fissato per ciascuna scuola o istituto.