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Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 · Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 — Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale

Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le mansioni degli aiutanti tecnici sono quelle fissate dall' art. 74 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 . Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per cio' che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte. L'orario di servizio di detto personale e' di sette ore giornaliere durante il periodo delle lezioni e di tre ore durante gli altri periodi, ed e' fissato dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie. Durante le vacanze estive puo' essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non puo' essere superiore ad un mese. Del personale di servizio.