Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 Art. 5
Le mansioni degli aiutanti tecnici sono quelle fissate dall' art. 74 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 . Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per cio' che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte. L'orario di servizio di detto personale e' di sette ore giornaliere durante il periodo delle lezioni e di tre ore durante gli altri periodi, ed e' fissato dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie. Durante le vacanze estive puo' essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non puo' essere superiore ad un mese. Del personale di servizio.
Verweist auf
- Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 Art. 74