Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 Art. 21
Par. 2 Personale tecnico
Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 19 e' conferita la nomina a tecnico in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. ((La stabilita' si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova e' soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore)) . ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ."