Decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561 Art. 21
Sono esenti da tassa di bollo le domande e i documenti da prodursi per la concessione e il pagamento dei benefici dell'Opera di previdenza.
Sono esenti da tassa di bollo le domande e i documenti da prodursi per la concessione e il pagamento dei benefici dell'Opera di previdenza.