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Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 · Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 — Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.)

Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 Art. 21

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELL'A.N.A.S. CAPO I. - Organi dell'Azienda

In KraftAmtlicher Text

((E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici: a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia; b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta; d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa; e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera; f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonche' alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo; g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni. Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, e' sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.))