Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 Art. 21
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELL'A.N.A.S. CAPO I. - Organi dell'Azienda
((E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici: a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia; b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta; d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa; e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera; f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonche' alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo; g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni. Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, e' sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.))