Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 16 lugl · Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947, n. 708 — Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 16 lugl Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il contributo per l'assicurazione di malattia e' dovuto nella misura del 3% della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 4. L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui e' calcolato il contributo e' stabilito in L. 800. La misura del contributo predetto puo' essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario.