Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 Art. 2Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti ((all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457)) .
3. In deroga all' articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla (( sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .