Decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112)) ((2))
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 agosto 2023, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023 ".