Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 Art. 2Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili
Capo I Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all' articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le amministrazioni pubbliche hanno facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 , e all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 , i lavoratori gia' rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', nonche' i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualita' di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112 .
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, la regione Calabria e' autorizzata a prorogare di ((due ulteriori anni)) i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, e' assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023".