Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 Art. 13Clausola di invarianza finanziaria
Capo IV Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto ((, ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies,)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)) .