Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Art. 57Clausola di salvaguardia
((Parte IV - Disposizioni finali))
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. ((2))
---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 aprile 2023, n. 41 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo "Dopo l'articolo 55 e' inserita la seguente partizione: «Parte IV - Disposizioni finali»".