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Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 · Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Art. 36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione

Capo VII Disposizioni urgenti in materia di giustizia

In KraftAmtlicher Text

1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalita' telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite ((specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale)) per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , tramite il portale stesso.

3. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.