Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Art. 25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all' articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalita' esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia ((,)) concorre alla maturazione del periodo di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.».