Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Art. 21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilita'
Titolo II ((Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure)) Capo I ((Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione))
1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell' articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18 , e' riconosciuta un'indennita' nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 .
((2-bis. All' articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilita', di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e' fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4, terzo periodo"))