Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 Art. 4
Capo II Fondo regionale di protezione civile e altre disposizioni in materia di protezione civile
Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile ((e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti))
1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 .
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2-bis. All' articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ))