Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 · Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 — Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (23G00003)

Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 Art. 7

Capo II Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale

In KraftAmtlicher Text

Disposizioni in materia di responsabilita' penale

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attivita' di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , non e' punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformita' alle medesime prescrizioni. ((2))

----------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 , ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 , si applicano altresi' alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo".