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Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 · Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 — Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (23G00003)

Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 Art. 5Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Capo II Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale

In KraftAmtlicher Text

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) l'attivita' e' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 . In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 , la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.»;

c) all'articolo 45, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)) , quando la misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 .»;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali ((o parti di essi)) che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ((...)) ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo)) 28 luglio 1989, n. 271.».