Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Art. 2Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
1. All' articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1 , 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2 , 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 . »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall' articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 , i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi e' stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 . In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell' articolo 177, secondo comma, del codice penale , decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la liberta' vigilata, disposta ai sensi dell' articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale , comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere. ».