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Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 · Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 — Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonche' per l'applicazione di modalita' operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. (22G00053)

Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 Art. 8Disposizioni finanziarie

In KraftAmtlicher Text

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)) .

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, ((pari a euro)) 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del ((programma "Fondi di riserva e speciali")) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.