Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 · Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00049)

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 Art. 49Disposizioni finanziarie

Capo IX Disposizioni finali

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all' articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e' incrementato ((di euro 28 milioni)) . Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .

1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalita' di cui all' articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , un contributo ai comuni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .