Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 Art. 37-terUtilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia
Titolo VI ((DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI))
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1. All' articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6.1. La verifica a consuntivo di cui all' articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica".
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